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Per Aspera Ad Veritatem n.9
Repubblica Araba d'Egitto

Legge n. 121 del 1975 relativa alla tutela dei documenti ufficiali di Stato e regolamentazione delle procedure per la loro divulgazione





In nome del Popolo e del Presidente della Repubblica

Il Parlamento ha deliberato i seguenti articoli:


Art. 1
Il Presidente della Repubblica con una sua delibera decreta un sistema di regolamentazione per la tutela dei documenti e degli archivi ufficiali di Stato. Questa regolamentazione stabilisce le procedure di divulgazione e di utilizzo degli archivi ufficiali di Stato e dei documenti relativi agli alti interessi dello Stato ed alla sicurezza nazionale, la cui divulgazione non è prevista dalla Costituzione e dalla legge.
Questa regolamentazione può prevedere una clausola che vieta la divulgazione di alcuni documenti per un periodo di tempo non superiore a cinquant'anni, nel caso in cui vi siano esigenze di pubblico interesse.

Art. 2
Non è permesso a coloro che sono a conoscenza, che sono responsabili o in possesso dei suddetti documenti divulgarne il contenuto per intero o in parte senza un decreto di autorizzazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente.

Art. 3
Salvo condanna ad una pena più severa prevista in un'altra legge, il contravventore sarà punito con la reclusione e al pagamento di una somma che non superi le mille sterline egiziane, ovvero sarà soggetto ad una delle due sanzioni.
Qualora il trasgressore tragga un vantaggio o un profitto da questo reato sarà punito con il pagamento di una somma aggiuntiva.
In ogni caso, il colpevole sarà soggetto al sequestro dei beni in risarcimento dei danni arrecati.

Art. 4
questa legge viene pubblicata sulla Gazzetta ufficiale ed entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione.

Emessa il 13 settembre 1975

Anwar ASSADAT


In nome del Popolo e del Presidente della Repubblica

Il Parlamento ha deliberato i seguenti articoli:


Art. 1
Si aggiunge alla legge 121 del 1975 in materia di tutela dei documenti ufficiali di Stato e regolamentazione delle procedure per la loro divulgazione l'articolo 2 bis: "A chiunque entri in possesso, per motivi di ufficio o di incarico ricoperto, di notizie che debbono rimanere segrete nell'interesse della sicurezza dello Stato, o comunque, nell'interesse della sicurezza delle sue sedi politiche, militari, diplomatiche ed economiche, tratte da documenti, da lui o da altri prodotti o delle quali egli sia venuto a conoscenza in ragione del suo incarico, è fatto divieto divulgarle o pubblicarle, quando riguardino fatti avvenuti nei venti anni precedenti salvo decreto di autorizzazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente".

Art. 2
Sostituzione dell'art. 3 della legge 121 del 1975 con il seguente: "Art. 3 - Salvo condanna ad una pena più severa prevista in un'altra legge, il contravventore alle norme previste nei due articoli precedenti sarà punito con la reclusione per un periodo non inferiore ai 3 anni e non superiore ai 5 anni e al pagamento di una somma non inferiore alle mille sterline egiziane e non superiore alle ventimila sterline egiziane, ovvero sarà soggetto ad una delle due sanzioni. In ogni caso il trasgressore dovrà pagare l'ammenda. Qualora il trasgressore tragga un vantaggio o un profitto da questo reato sarà punito con il pagamento di una somma aggiuntiva. In ogni caso, il colpevole sarà soggetto al sequestro dei beni in risarcimento dei danni arrecati".

Art. 3
Salvo condanna ad una pena più severa prevista in un'altra legge, il contravventore alle norme previste nei due articoli precedenti sarà punito con la reclusione per un periodo non inferiore ai 3 anni e non superiore ai 5 anni e al pagamento di una somma non inferiore alle mille sterline egiziane e non superiore alle ventimila sterline egiziane, ovvero sarà soggetto ad una delle due sanzioni. In ogni caso il trasgressore dovrà pagare l'ammenda.
Qualora il trasgressore tragga un vantaggio o un profitto da questo reato sarà punito al pagamento di una somma aggiuntiva. In ogni caso, il colpevole sarà soggetto al sequestro dei beni in risarcimento dei danni arrecati.

Art. 4
Questa legge viene pubblicata sulla Gazzetta ufficiale ed entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione.

Emessa il 5 maggio 1983



(*) Gazzetta n. 39 del 25.9.1975.
(**) Gazzetta n. 18 del 7.5.1983.

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